Art. 3.

      1. I posti annualmente messi a concorso per il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce

 

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rossa italiana ai sensi dell'articolo 1, sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale predisposta dal medesimo Corpo militare, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per i diritti e le pari opportunità.